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Con una recente circolare, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardanti gli oneri detraibili in vista della presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Come noto, a decorrere dal 2020 è stato introdotto l’obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% (ad esempio per alcune spese sanitarie, spese di istruzione, spese funebri, spese veterinarie, spese per l’attività sportiva dei ragazzi, spese per la frequenza dell’asilo nido, ecc.). 

L’obbligo di utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili NON riguarda l’acquisto di medicinali e dispositivi medici nonché le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Pertanto: 

  • se la struttura è accreditata al SSN, è possibile detrarre la spesa anche se il pagamento è effettuato in contanti; 
  • se la struttura non è accreditata al SSN, è necessario rispettare l’obbligo di tracciabilità per poter detrarre la spesa. 

L’Agenzia ha chiarito poi che il diritto alla detrazione spetta al contribuente al quale è intestato il documento di spesa, anche se il pagamento materiale viene effettuato da un altro soggetto, aspetto quest’ultimo che attiene ai rapporti interni fra le parti interessate. 

 Così, ad esempio, può accadere che venga utilizzata una carta di credito intestata al figlio per pagare una spesa detraibile del padre, senza che il padre perda il diritto alla detrazione. In tal caso, per dimostrare che la spesa è stata sostenuta effettivamente dal padre (intestatario del documento) è sufficiente una dichiarazione in cui dichiara di aver rimborsato al figlio (anche in contanti) la spesa sostenuta. 

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