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Con l’intento di riordinare, semplificare e potenziare le misure di sostegno alle famiglie, il Governo ha ideato l’assegno unico universale. Si tratta di uno strumento pensato per favorire la natalità, sostenere la genitorialità e promuovere l’occupazione femminile. Il nuovo assegno unico entrerà in vigore a pieno regime a partire dal 1° gennaio 2022 e andrà a sostituire alcune delle precedenti prestazioni e agevolazioni finalizzate al sostegno delle famiglie e dei figli a carico.

Nel frattempo, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, viene introdotto un assegno temporaneo (c.d. assegno “ponte”) destinato alle famiglie con figli minori che non hanno diritto ai vigenti assegni per il nucleo familiare.

A chi spetta

L’assegno “ponte” spetta solo ai nuclei che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore:lavoratori autonomi, liberi professionisti, disoccupati.

Alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, invece, continueranno ad essere corrisposti gli assegni al nucleo familiare (con maggiorazione dell’importo).

I requisiti

Al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo e per tutta la durata del beneficio, il nucleo familiare deve possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • possesso di cittadinanza italiana o permesso di soggiorno di lungo periodo;
  • residenza in Italia ed assoggettamento al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • figli a carico di età inferiore a 18 anni;
  • ISEE del nucleo familiare inferiore a 50.000 euro annui.

La determinazione dell’assegno temporaneo

L’assegno “ponte” viene corrisposto per ciascun figlio minore in base al numero dei figli e alla situazione economica del nucleo familiare attestata dall’ISEE. L’importo risulterà decrescente al crescere del livello dell’ISEE.

Presentazione della domanda e decorrenza

La domanda per l’assegno temporaneo deve essere presentata in modalità telematica direttamente all’INPS (o per il tramite di un intermediario) fino al 30 settembre 2021, con diritto a percepire le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio.

Si precisa che l’INPS non ha ancora emanato le modalità operative per inoltrare la domanda.

L’assegno viene erogato mediante:

  • accredito su IBAN del richiedente, oppure
  • bonifico domiciliato.

In caso di affido condiviso dei minori, l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN di ciascun genitore.

Maggiorazione assegni per il nucleo familiare

A partire dal 1° luglio 2021, gli importi mensili in vigore relativi all’assegno per il nucleo familiare saranno maggiorati:

  • di euro 37,50 per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a 2 figli;
  • di euro 55,00 per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno 3 figli.

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità.

Cordiali saluti.