Al fine di contenere gli effetti negativi del Covid-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, è previsto per il 2021 il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria.
Il credito d’imposta spetta:
- nella misura del 30% delle rimanenze finali eccedenti la media delle stesse nei 3 periodi d’imposta precedenti;
- fino all’esaurimento dell’importo stanziato dal Ministero.
La domanda relativa al 2021 va inviata esclusivamente in modalità telematica entro il 10 giugno 2022.
Per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale è necessaria una certificazione della consistenza delle rimanenze rilasciata da un revisore legale (per le imprese con bilancio certificato i controlli sono svolti sulla base dei bilanci).
L’ammontare effettivo del credito d’imposta fruibile verrà reso noto con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate a seconda delle domande pervenute. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24 entro il 31.12.2022.