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Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Nella recente Finanziaria 2021 è previsto il riconoscimento di specifici crediti d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022. Gli investimenti riguardano:

I crediti d’imposta spettano a tutte le imprese residenti in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale, che siano in regola con le norme in materia di sicurezza sul lavoro e con il versamento dei contributi.

Misura del credito

Con riferimento ai beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui all’Allegato A, il credito d’imposta è differenziato a seconda del costo dell’investimento.

InvestimentoCredito d’imposta
Dal 16.11.20 al 31.12.21Dal 1.1.22 al 31.12.22
Fino a € 2.500.00050%40%
Fino a € 10.000.00030%20%
Fino a € 20.000.00010%10%

Per i beni immateriali di cui all’Allegato B il credito d’imposta è pari al 20% del costo.

Credito d’imposta
Dal 16.11.2020 al 31.12.2022
20%

In questa categoria rientrano i beni materiali e immateriali nuovi diversi da quelli compresi negli Allegati A e B della L. 232/2016.

Credito d’imposta
Dal 16.11.2020 al 31.12.2021Dal 1.1.2022 al 31.12.2022
10%6%

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche ai lavoratori autonomi.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24 in 3 quote annuali di pari importo.

I soggetti con ricavi/compensi inferiori a € 5.000.000 possono utilizzare il credito d’imposta in compensazione in un’unica quota annuale.

Adempimenti richiesti

Esclusivamente per gli investimenti di cui agli Allegati A e B sono richieste:

Per i beni di costo inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Le fatture, inoltre, devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.

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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali dubbi o necessità. San Michele in Bosco, 5 febbraio 2021

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Allegato A – Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il mod. «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento e’ controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:

Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

Costituiscono inoltre beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» i seguenti:

Sistemi per l’assicurazione della qualita’ e della sostenibilita’:

Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»