Nel DL n. 115/2022 (c.d. Decreto Aiuti-bis) sono contenute alcune disposizioni particolarmente interessanti per i datori di lavoro in tema di amministrazione del personale.
Aumento del fringe benefit a 600 €
In deroga a quanto previsto dall’art. 51 del TUIR e soltanto fino al 31.12.2022,
- non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00;
- nell’ipotesi in cui il valore del fringe benefit superi il predetto limite di euro 600,00, la sola eccedenza (e non, dunque, l’intero valore) concorre a formare il reddito imponibile.
Pertanto, solo per il 2022, i datori di lavoro potrebbero corrispondere potenzialmente fino a 800 euro esenti da tassazione per ciascun dipendente: 600 euro di fringe benefit più 200 euro di bonus carburante.
Esonero Contributivo IVS a carico dipendente al 2%
Confermato anche il taglio del cuneo contributivo aggiuntivo dell’1,2%, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, a favore dei lavoratori con una retribuzione imponibile non eccedente l’importo mensile di 2.692 euro già destinatari, dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, dello sgravio contributivo dello 0,8%.
In sostanza, quindi, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS, fissato nella misura dello 0,8%, è incrementato di 1,2 punti percentuali e raggiunge, quindi, il 2%.