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Detassazione premi di produttività

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva all’Irpef e alle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate sotto forma di premi di produttività.

La misura

Si tratta di una misura in vigore per il solo anno 2023 e con la chiara intenzione di ridurre il cuneo fiscale a favore dei lavoratori qualora la somma sia erogata a seguito di accordi aziendali e territoriali con i quali si prevedono incrementi di produttività, redditività, qualità e innovazione dei processi aziendali.

Resta confermato il limite delle somme ammesse ad agevolazione fiscale, 3.000 euro annui, nonché la possibilità per il lavoratore di convertire in tutto o in parte l’ammontare del premio ammesso a detassazione in beni e servizi di welfare.

Datori di lavoro interessati

L’agevolazione è prevista esclusivamente per il settore privato; sono escluse le amministrazioni pubbliche. L’agevolazione spetta anche ai datori di lavoro non imprenditori.

Lavoratori beneficiari

L’agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, a 80.000 euro.

Retribuzioni agevolabili

L’agevolazione consistente nell’imposta sostitutiva al 5% per l’anno 2023, si applica ai premi di risultato la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, efficienza e innovazione. La definizione dei criteri incrementali e di verifica dei risultati è rinviata alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale.

Presupposto della contrattazione collettiva

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni fiscali agevolate, i premi di risultato devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

Al contratto, infatti, va demandata la previsione dei criteri di misurazione degli indici incrementali e per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali siano depositati telematicamente entro 30 giorni dalla sottoscrizione presso il Ministero del Lavoro.

Ammontare dei premi agevolabili

L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali, pari al 5% per il solo anno 2023 dei premi di risultato erogati dal sostituto d’imposta, opera entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro annui lordi.