Il Decreto Crescita ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:
- dall’1.10.2021 al 30.6.2020, la fattura può essere emessa e ricevuta facoltativamente in formato elettronico o cartaceo;
- dall’1.7.2022, la fattura deve essere emessa esclusivamente in formato elettronico.
Tale disposizione si applica alle cessioni di beni tra Italia e San Marino. Per le prestazioni di servizi la fattura può essere emessa facoltativamente in formato elettronico o cartaceo.
Disposizioni generali
- Le cessioni di beni verso operatori economici residenti a San Marino che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione sono assimilate alle esportazioni, pertanto sono considerate operazioni non imponibili ex artt. 8 e 9 DPR 633/1972.
- Per gli acquisti di beni da operatori sanmarinesi sono utilizzabili due procedure alternative, a scelta delle parti:
- il cedente sanmarinese può emettere fattura con IVA italiana l’acquirente italiano annota la fattura nel registro acquisti e opera la detrazione dell’IVA secondo le consuete regole;
- il cedente sanmarinese può emettere fattura senza IVA l’acquirente italiano deve provvedere ad integrare la fattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/1972 per assolvere l’imposta (reverse charge).
Codice destinatario utilizzabile
Per tutte le fatture elettroniche emesse verso operatori sanmarinesi il codice destinatario da utilizzare è:
2 R 4 G T O 8
(il penultimo carattere è una lettera)
L’omessa compilazione del campo “Codice destinatario” comporta lo scarto della fattura.
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Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale dubbio o necessità.