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Il regime di non imponibilità IVA dei trasporti internazionali dal 1.1.2022

La Finanziaria 2022 ha apportato una modifica particolarmente significativa al regime di non imponibilità IVA dei servizi di trasporto internazionale di cui all’art. 9 del DPR 633/72, al fine di adeguare la normativa ad una sentenza della Corte UE.

La vecchia disposizione, infatti, non prevedeva particolari requisiti relativamente al committente del trasporto, sicché tra gli operatori del settore si era giustamente affermata la prassi di fatturare in regime di non imponibilità IVA tutte le prestazioni di trasporto internazionale, indistintamente dal committente.

Con l’introduzione del nuovo comma 3 dell’art. 9 DPR 633/72, dal 1° gennaio 2022 occorre, invece, prestare attenzione a chi commissiona il trasporto. Il regime di non imponibilità IVA, infatti, può essere riconosciuto solo ad alcuni soggetti:

In pratica le prestazioni di trasporto possono beneficiare della non imponibilità IVA solo se direttamente connesse all’esportazione o all’importazione dei beni: significa che questi servizi devono essere forniti all’esportatore oppure all’importatore oppure al destinatario dei beni, escludendo che possano essere forniti da un vettore (o sub-vettore) ad un altro vettore.

Quindi, solo l’operatore a “diretto contatto” con l’esportatore o con l’importatore o con il destinatario può emettere fattura non imponibile IVA per il trasporto dei beni in ambito internazionale. Le prestazioni “a monte” rispetto a tale rapporto diretto, come quelle rese da altri vettori o sub-vettori sia che riguardino l’intero trasporto internazionale o sia che riguardino singole tratte, sono invece da assoggettare ad imposta secondo le consuete regole della territorialità IVA di cui all’art. 7-ter DPR 633/72.

Non subiscono invece alcuna variazione i trasporti di beni in ambito comunitario.