È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 4/2022 (c.d. Decreto Sostegni-ter), che prevede diverse misure di sostegno alle imprese. Vediamo in sintesi le novità più importanti.
Misure per il commercio al dettaglio
Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio che esercitano un’attività riconducibile ad uno dei seguenti codici ATECO: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5, 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.
Il contributo spetta esclusivamente alle imprese con un ammontare di ricavi 2019 non superiore a 2 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto al 2019.
L’ammontare del contributo si determina applicando alla perdita media mensile una percentuale variabile a seconda dei ricavi 2019:
60% per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400mila euro
50% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro
40% per i soggetti con ricavi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 2 milioni
Le imprese dovranno presentare un’apposita istanza telematica al Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modalità e termini che saranno definiti dallo stesso ministero.
Sostegno alle attività particolarmente colpite
Viene stanziato un fondo destinato a sostenere le imprese che svolgono attività identificate dai codici ATECO 96.09.05 (organizzazione di feste ed eventi), 56.10 (ristorazione), 56.21 (catering), 56.30 (bar e altri esercizi senza cucina), 93.11.2 (gestione di piscine) che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 40% rispetto al fatturato 2019.
Misure per il turismo
A sostegno del settore turistico viene esteso l’esonero contributivo alle assunzioni a tempo determinato o con contratti di lavoro stagionale rientranti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 marzo 2022. L’incentivo ha una durata massima di 3 mesi.
In caso di conversione dei contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero viene esteso per un periodo di 6 mesi.
Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo
Viene riproposto il credito d’imposta locazioni, già visto l’anno scorso, alle imprese del settore turistico che nei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022 abbiano subito una diminuzione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Ammortizzatori sociali agevolati
Per i datori di lavoro di determinati settori che sospendono o riducono l’attività ricorrendo agli ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS e Fondo di integrazione salariale), è previsto l’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale. I settori interessati sono: turismo, ristorazione, parchi divertimento, stabilimenti termali, attività ricreative, organizzazione di feste ed eventi, cinema, musei, trasporto passeggeri.
Settore sport
Sono previste misure specifiche in favore del mondo dello sport. In particolare:
- viene esteso il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022;
- viene stanziato un fondo per l’erogazione di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione Covid-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari, in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte all’apposito registro nazionale;
- è stanziato un fondo per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.
Contenimento dei costi dell’energia elettrica
Un intero capitolo del decreto è dedicato alle misure volte a contenere il caro energia, in particolare attraverso l’istituzione di un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica che nell’ultimo trimestre 2021 hanno subito un incremento dei costi dell’energia superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
Novità ammortizzatori sociali
A partire dal 1° gennaio 2022, per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, è riconosciuto l’assegno di integrazione salariale:
- ai datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, per una durata massima di 13 settimane;
- ai datori di lavoro che nel semestre precedente abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti, per una durata massima di 26 settimane.
Inoltre, i Fondi di solidarietà bilaterali assicurano la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito per i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.
Stretta sulle cessioni dei bonus fiscali
Come da noi anticipato con la circolare del 24 gennaio, viene confermato che i bonus casa e gli altri crediti d’imposta anti-Covid potranno essere trasferiti una sola volta. La norma interessa tutti i bonus cedibili e vale sia per la cessione del credito vera e propria sia per lo sconto in fattura.
I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono già stati precedentemente oggetto di cessione, potranno essere trasferiti ancora soltanto una volta.