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Le nuove regole IVA sul commercio elettronico in vigore dal 1° luglio 2021

A partire dal 1° luglio 2021 sono in vigore le nuove regole europee IVA sul commercio elettronico, recepite in Italia con il D.Lgs. n. 83/2021, con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA per le imprese impegnate nel commercio elettronico e mettere le imprese comunitarie in condizioni di parità con le imprese extra-comunitarie.

Le operazioni interessate

La nuova disciplina riguarda principalmente:

La soglia (unica) di protezione

La principale novità è rappresentata dall’introduzione di una “soglia di protezione” unica a livello comunitario pari a 10.000 €: fino al raggiungimento di tale soglia, le vendite a distanza di beni sono tassate IVA nel Paese del fornitore; superata la soglia di 10.000 € di vendite a distanza intra UE, si applicherà l’IVA del Paese di destinazione della merce.

Assolvimento dell’imposta nel Paese estero

Nella situazione previgente, al superamento della soglia prevista da ciascuno Stato UE, l’impresa aveva l’obbligo di identificarsi ai fini IVA nel Paese del cliente, ovvero aprire una partita IVA o nominare un rappresentante fiscale in ogni Paese interessato.

A partire dal 1° luglio 2021, in alternativa all’identificazione nei singoli Stati, le imprese possono optare per i nuovi regimi speciali OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop), che consentono di assolvere l’imposta in ciascun Paese effettuando un’unica dichiarazione periodica ed un unico versamento dell’imposta direttamente allo Stato italiano senza ulteriori adempimenti negli altri Paesi UE. Sarà poi il Fisco italiano a riversare l’IVA di competenza a ciascun Paese.

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