L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta per fornire chiarimenti riguardanti le “prove” utilizzabili per dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni nell’altro Stato UE. Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Come noto, le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UE sono considerate operazioni non imponibili IVA, a condizione che sussistano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- l’acquirente deve essere un soggetto passivo IVA di un altro Stato UE (non può essere un consumatore finale);
- l’operazione deve avvenire a titolo oneroso;
- si deve configurare il trasferimento della proprietà;
- i beni devono essere trasferiti in un altro Stato UE.
Inoltre, è essenziale che entrambi i soggetti, sia il cedente sia l’acquirente, siano iscritti al VIES, il sistema di scambio informazioni tra Paesi membri dell’UE.
Tra le condizioni per la non imponibilità IVA è richiesto il possesso di adeguate prove documentali in grado di attestare che i beni oggetto della cessione siano stati effettivamente trasferiti in un altro Stato UE.
Un apposito Regolamento UE individua le “prove” ammissibili, distinguendo tra il caso in cui i beni siano spediti/trasportati dal cedente (o da un terzo per suo conto) ed il caso in cui i beni siano spediti/trasportati dall’acquirente (o da un terzo per suo conto). Le riassumiamo di seguito.
Trasporto/spedizione da parte del cedente
Il trasferimento si presume effettuato se il cedente è in possesso di:
- almeno 2 elementi tra quelli di cui alla Tabella A; oppure
- un elemento di cui alla Tabella A e un elemento di cui alla Tabella B.
Trasporto/spedizione da parte dell’acquirente
Il trasferimento si presume effettuato se il cedente è in possesso di:
- almeno 2 elementi di cui alla Tabella A; oppure
- un elemento di cui alla Tabella A e un elemento di cui alla Tabella B; e
- una dichiarazione scritta dall’acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati/spediti e che identifica lo Stato UE di destinazione dei beni.
| Tabella A | CMR firmato (lettera di vettura internazionale)polizza di caricofattura di trasporto aereofattura emessa dallo spedizioniere |
| Tabella B | polizza assicurativa relativa al trasportodocumenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l’arrivo dei beni nello Stato di destinazionericevuta rilasciata da un depositario nello Stato di destinazione |
Infine, è opportuno evidenziare che:
- i documenti di prova devono essere rilasciati da due diversi soggetti indipendenti dal cedente e dall’acquirente;
- l’onere di provare l’effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato UE grava sul soggetto cedente.
Si raccomanda, dunque, di procurarsi sempre i mezzi di prova adeguati alle necessità onde evitare spiacevoli sorprese.
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Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità.
Cordiali saluti.