La legge di bilancio 2025 aveva introdotto, per tutti gli amministratori di società, l’obbligo di dotarsi di un proprio domicilio digitale (PEC) personale. Tale previsione aveva generato diversi dubbi applicativi, recentemente chiariti dal D.L. 159/2025 e da Unioncamere.
Soggetti obbligati
L’obbligo non riguarda più tutti i componenti dell’organo amministrativo, ma soltanto chi ricopre uno dei seguenti incarichi:
- amministratore unico;
- amministratore delegato, se presente;
- presidente del consiglio di amministrazione.
Pertanto sono esclusi dall’obbligo di comunicare la PEC gli amministratori delle società di persone e i soggetti che assumono cariche diverse (ad esempio, i consiglieri).
Requisiti della PEC personale
L’indirizzo PEC dell’amministratore deve rispettare i seguenti requisiti:
- deve essere univocamente riconducibile al soggetto (amministratore);
- non può coincidere con quello della società o essere condiviso con altri.
Devono pertanto essere garantite la distinzione e la tracciabilità nei rapporti con la pubblica amministrazione.
Modalità di comunicazione
Il domicilio digitale deve essere comunicato:
- entro il 31 dicembre 2025, per le società già iscritte al registro imprese;
- al momento della nomina o del rinnovo dell’incarico.
La comunicazione può essere effettuata autonomamente tramite il portale impresa.italia.it se in possesso di SPID/CNS oppure tramite un intermediario con pratica telematica al Registro delle Imprese (Comunicazione Unica).
Sanzioni e conseguenze
L’omissione può comportare sanzioni e la sospensione delle pratiche presentate.