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Whistleblowing: adeguamento entro il 17 dicembre 2023

Il 17 dicembre scade il termine per adeguarsi agli obblighi in materia di whistleblowing, previsti dal D.Lgs. n. 24 del 2023. Chi sono i soggetti obbligati? Quali sono gli adempimenti da effettuare? Facciamo un po’ di chiarezza.

Cos’è il whistleblowing

L’istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano illeciti o attività fraudolente svolte all’interno della struttura di appartenenza, ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie).

Il D.Lgs. n. 24/2023 interviene sull’intera disciplina ampliando la platea dei soggetti obbligati e declinando ulteriori condotte potenzialmente illecite meritevoli di segnalazione. Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei potenziali segnalatori (whistleblowers) dei canali in grado di garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Ambito soggettivo

Sono obbligati a predisporre i canali di segnalazione, i soggetti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:

– hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;

– operano in specifici settori (servizi bancari, finanziari e assicurativi, prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), indipendentemente dal numero di dipendenti;

– adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, indipendentemente dal numero di dipendenti.

La platea delle persone legittimate alla segnalazione comprende:

–              i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;

–              i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;

–              i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;

–              i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

–              i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;

–              gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Contenuto delle segnalazioni

Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda, tra cui:

–              illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;

–              condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;

–              illeciti nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi.

La segnalazione può essere inviata con diverse modalità, e può dar luogo a indagini, all’accertamento e al perseguimento delle violazioni.

Tipologie di segnalazioni

Le segnalazioni possono essere effettuate con canali interni, predisposti dai soggetti pubblici o privati, o canali esterni all’organizzazione.

Le segnalazioni interne sono effettuate per iscritto, anche con modalità informatiche, busta chiusa o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto/ufficio deputato a ricevere le segnalazioni.

Al whistleblower devono essere fornite informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulla procedura e sui presupposti per effettuare la segnalazione, anche attraverso la creazione di una sezione dedicata sul proprio sito.

La gestione dei canali esterni di segnalazione è di competenza ANAC, a cui ci si può rivolgere in via residuale quando nel contesto lavorativo non è previsto un canale di segnalazione interna o quando è stata presentata una segnalazione attraverso il canale interno che non ha avuto seguito.

Adeguamento entro il 17 dicembre

Tra i soggetti del settore privato, le disposizioni in oggetto producono i loro effetti in due step:

L’obbligo si sostanzia nell’adozione di una piattaforma di segnalazione sicura, che tuteli la riservatezza dell’identità e i dati personali dei denuncianti. Le imprese dovranno gestire le segnalazioni tramite software che utilizzano sistemi crittografici, adeguati a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione.

L’azienda deve inoltre garantire il segnalante dalle eventuali ritorsioni che potrebbe subire a seguito della segnalazione.

Sanzioni

Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro nei casi di mancata istituzione dei canali di segnalazione o delle procedure per effettuare e gestire le comunicazioni, nonché in caso di comportamenti ritorsivi, tentativi di ostacolare la segnalazione o violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.