Il 17 dicembre scade il termine per adeguarsi agli obblighi in materia di whistleblowing, previsti dal D.Lgs. n. 24 del 2023. Chi sono i soggetti obbligati? Quali sono gli adempimenti da effettuare? Facciamo un po’ di chiarezza.
Cos’è il whistleblowing
L’istituto del whistleblowing è uno strumento giuridico finalizzato alla tutela dei lavoratori che segnalano illeciti o attività fraudolente svolte all’interno della struttura di appartenenza, ai soggetti incaricati (es. ANAC o Autorità giudiziarie).
Il D.Lgs. n. 24/2023 interviene sull’intera disciplina ampliando la platea dei soggetti obbligati e declinando ulteriori condotte potenzialmente illecite meritevoli di segnalazione. Il datore di lavoro è tenuto a mettere a disposizione dei potenziali segnalatori (whistleblowers) dei canali in grado di garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.
Ambito soggettivo
Sono obbligati a predisporre i canali di segnalazione, i soggetti privati che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:
– hanno impegnato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
– operano in specifici settori (servizi bancari, finanziari e assicurativi, prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), indipendentemente dal numero di dipendenti;
– adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al D.Lgs. n. 231/2001, indipendentemente dal numero di dipendenti.
La platea delle persone legittimate alla segnalazione comprende:
– i lavoratori dipendenti in aziende del settore privato;
– i lavoratori autonomi, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione;
– i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
– i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
– i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
– gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
Contenuto delle segnalazioni
Le violazioni oggetto di segnalazione possono consistere in comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’azienda, tra cui:
– illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
– condotte illecite ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazione dei modelli organizzativi e gestionali previsti dallo stesso decreto;
– illeciti nei settori degli appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti mancini e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della privacy e delle reti e sistemi informativi.
La segnalazione può essere inviata con diverse modalità, e può dar luogo a indagini, all’accertamento e al perseguimento delle violazioni.
Tipologie di segnalazioni
Le segnalazioni possono essere effettuate con canali interni, predisposti dai soggetti pubblici o privati, o canali esterni all’organizzazione.
Le segnalazioni interne sono effettuate per iscritto, anche con modalità informatiche, busta chiusa o in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale o, su richiesta del segnalante, mediante un incontro diretto con il soggetto/ufficio deputato a ricevere le segnalazioni.
Al whistleblower devono essere fornite informazioni chiare sul canale di segnalazione interna, sulla procedura e sui presupposti per effettuare la segnalazione, anche attraverso la creazione di una sezione dedicata sul proprio sito.
La gestione dei canali esterni di segnalazione è di competenza ANAC, a cui ci si può rivolgere in via residuale quando nel contesto lavorativo non è previsto un canale di segnalazione interna o quando è stata presentata una segnalazione attraverso il canale interno che non ha avuto seguito.
Adeguamento entro il 17 dicembre
Tra i soggetti del settore privato, le disposizioni in oggetto producono i loro effetti in due step:
- a partire dal 15 luglio 2023 per le aziende con più di 250 dipendenti;
- a partire dal 17 dicembre 2023 per le aziende con almeno 50 dipendenti, per quelle che operano in alcuni particolari settori (es. settori bancari, finanziari e assicurativi) e per quelle che adottano il modello organizzativo 231/2001.
L’obbligo si sostanzia nell’adozione di una piattaforma di segnalazione sicura, che tuteli la riservatezza dell’identità e i dati personali dei denuncianti. Le imprese dovranno gestire le segnalazioni tramite software che utilizzano sistemi crittografici, adeguati a garantire la riservatezza dell’identità del segnalante, della persona coinvolta e del contenuto della segnalazione.
L’azienda deve inoltre garantire il segnalante dalle eventuali ritorsioni che potrebbe subire a seguito della segnalazione.
Sanzioni
Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro nei casi di mancata istituzione dei canali di segnalazione o delle procedure per effettuare e gestire le comunicazioni, nonché in caso di comportamenti ritorsivi, tentativi di ostacolare la segnalazione o violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.