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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis) che contiene una serie di misure di sostegno all’economia. Di seguito riepiloghiamo brevemente le novità più significative.

Nuovo contributo a fondo perduto

L’art. 1 del Decreto introduce, a favore di imprese e professionisti, un nuovo contributo a fondo perduto articolato in tre parti:

  • fondo perduto automatico, ovvero una ripetizione del fondo perduto percepito con il precedente Decreto Sostegni, senza necessità di presentare una nuova istanza;
  • fondo perduto alternativo, calcolato su un arco temporale diverso rispetto all’anno solare; in particolare il requisito del calo del fatturato di almeno il 30% va verificato nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 (pertanto facendo slittare di tre mesi il periodo rispetto all’anno solare);
  • fondo perduto a conguaglio, che tiene conto del peggioramento del risultato economico dell’esercizio 2020 rispetto all’esercizio 2019 (per questo contributo si dovranno attendere le istruzioni operative da parte dell’Agenzia delle Entrate).

La misura del contributo spettante è diversa a seconda che il soggetto interessato abbia o non abbia beneficiato del contributo previsto dal precedente Decreto Sostegni.

Tax credit locazioni

Il credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda è riconosciuto anche per i mesi da gennaio a maggio 2021 (ulteriori 5 mesi). Il diritto a beneficiare del credito d’imposta in esame è subordinato ad una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

Proroga moratoria finanziamenti per le PMI

Per i soggetti che hanno già usufruito della moratoria precedente, viene prevista la possibilità di estendere la moratoria sui finanziamenti fino al 31 dicembre 2021, prorogando quindi l’attuale scadenza fissata al 30 giugno. La proroga non è automatica: per poterne beneficiare è necessario effettuare una comunicazione alla banca (anche tramite una semplice e-mail). Inoltre la nuova moratoria riguarda solo la quota capitale, pertanto a partire dal 1° luglio i soggetti interessati dovranno riprendere il pagamento della quota interessi.

ACE “innovativa”

Il Decreto introduce una specifica disciplina finalizzata a favorire la patrimonializzazione delle imprese, la c.d. ACE “innovativa”.

L’ACE, in poche parole, consiste in una deduzione dal reddito complessivo imponibile, commisurata all’aumento di patrimonio netto effettuato dall’impresa. Rispetto all’ACE “ordinaria”, che prevede un coefficiente dell’1,3%, la nuova ACE “innovativa” consente di beneficiare di una deduzione dal reddito complessivo pari al 15% dell’incremento di capitale proprio effettuato nel corso del 2021.

Inoltre, mentre l’ACE “ordinaria” è fruibile esclusivamente tramite deduzione dal reddito, con riferimento all’ACE “innovativa” è prevista la facoltà di optare alternativamente per la deduzione o per il credito d’imposta (con possibilità di utilizzarlo in compensazione, chiederlo a rimborso o cederlo a terzi).

Credito d’imposta beni strumentali

La facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari in unica soluzione (anziché in tre quote annuali) viene estesa anche ai soggetti con ricavi pari o superiori a 5 milioni di euro.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI

Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, spetta un credito d’imposta in misura pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

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Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale dubbio o necessità. Cordiali saluti.