Dopo oltre 10 mesi di attesa, finalmente vede la luce anche l’incentivo per l’assunzione di donne svantaggiate, innalzato dalla Legge di Bilancio 2021 al 100% dei contributi previdenziali, dando così piena attuazione alle misure agevolative previste dalla Legge n. 178/2020 volte a favorire l’assunzione di personale dipendente e per consentire il recupero dei livelli occupazionali pre-pandemia.
La Legge n. 178/2020, infatti, con riferimento alle assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate avvenute negli anni 2021 e 2022, ha esteso dal 50% al 100% l’esonero contributivo previsto dalla Legge n. 92/2012, mantenendone inalterate condizioni e durata. A tal riguardo, si rammenta che sono riconducibili alla nozione di “donne svantaggiate” i seguenti soggetti:
- donne di età non inferiore a cinquant’anni, disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualunque età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti, ovvero
- donne di qualunque età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:
- residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea,
- che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere.
L’esonero, nella misura massima di 6.000 euro annui, riparametrati e applicati su base mensile, spetta al datore di lavoro per un periodo pari a:
- per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;
- per 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato (anche in caso di proroga);
- per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato.
Per i rapporti di lavoro a tempo parziale l’importo dell’incentivo va ridotto in proporzione alle ore stabilite nel contratto di lavoro.
Il datore di lavoro che intenda accedere al beneficio dovrà rispettare il requisito dell’incremento occupazionale netto, che deve essere calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione non si riscontri un incremento occupazionale netto, l’incentivo non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione delle quote di incentivo eventualmente già godute.
L’incentivo è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale non si verifichi a causa di posti di lavoro lasciati liberi per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento, licenziamento per giusta causa.
L’Inps precisa che, ad oggi, sono oggetto di sgravio solamente i rapporti di lavoro instaurati nell’anno 2021: l’agevolazione al 100% per i rapporti di lavoro iniziati nel 2022 è subordinata ad un’ulteriore autorizzazione da parte della commissione europea.

