Anche nel 2025 le imprese possono usufruire del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi “Industria 4.0”. Per gli investimenti in beni materiali o immateriali generici, invece, non spetta più nessuna agevolazione. La Finanziaria introduce, però, un fondo con risorse limitate.
Il nuovo limite di risorse disponibili
La Finanziaria limita l’accesso ai crediti d’imposta prevedendo un fondo complessivo di 2,2 miliardi. Esaurite le risorse stanziate, non verranno concessi altri crediti.
Tuttavia, dal suddetto limite sono fatti salvi gli investimenti “prenotati” nel 2024 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo dell’investimento.
Beni materiali Industria 4.0
Per gli investimenti in beni materiali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella A della Finanziaria 2017,
effettuati entro il 31.12.2025;
“prenotati” entro il 31.12.2025 (pagamento di un acconto di almeno il 20% al fornitore) ed effettuati entro il 30.6.2026,
il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
Investimenti fino a 2.500.000 € -> 20%
Investimenti fino a 10.000.000 € -> 10%
Investimenti fino a 20.000.000 € -> 5%
Beni immateriali Industria 4.0
Per gli investimenti in beni immateriali nuovi “Industria 4.0” di cui alla Tabella B della Finanziaria 2017,
effettuati entro il 31.12.2025;
“prenotati” entro il 31.12.2025 (pagamento di un acconto di almeno il 20% al fornitore) ed effettuati entro il 30.6.2026,
il credito d’imposta spetta nella seguente misura:
Investimenti fino a 1.000.000 € -> 10%
In caso di “prenotazione” entro il 31.12.2024, ovvero del versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, è possibile beneficiare del credito d’imposta nella misura del 15%.
Adempimenti richiesti
Le fatture e i documenti relativi all’investimento devono riportare l’espresso richiamo alla disposizione di riferimento:
“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che tale dicitura deve essere riportata anche sui documenti di trasporto.
È poi necessario disporre di una perizia asseverata da cui risulti che i beni possiedono le caratteristiche tecniche previste e che sono interconnessi al sistema aziendale. Per i beni di costo unitario non superiore a 300.000 €, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.
Infine, è necessario inviare una comunicazione tramite il sito del GSE:
preventiva (ex ante) nella quale indicare gli investimenti programmati e la misura del credito ipotizzato;
consuntiva (ex post), per comunicare i dati aggiornati all’atto del completamento dell’investimento.
Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite mod. F24 (codice tributo 6936 per i beni materiali e codice tributo 6937 per i beni immateriali) in 3 rate di pari importo a decorrere dall’anno di interconnessione.

