In seguito all’avvio ufficiale della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), a partire dal 1° gennaio 2025 tutte le strutture turistiche e le unità immobiliari utilizzate per locazioni turistiche o locazioni brevi, compresi i B&B, devono dotarsi del Codice Identificativo Nazionale (CIN). Inoltre sono stati introdotti specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti.
Cos’è il CIN
Il Codice Identificativo Nazionale:
- è un codice alfanumerico di 16 caratteri che identifica la struttura ricettiva;
- viene attributo dal Ministero del Turismo previa domanda da presentare in via telematica attraverso la piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it accedendo con SPID o CIE;
- deve essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura;
- deve essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato (Airbnb, Booking, carta stampata, ecc.).
Soggetti obbligati
I soggetti obbligati a richiedere l’attribuzione del CIN sono i proprietari o gestori delle strutture turistico-ricettive, sia alberghiere che extralberghiere (come ad esempio residence, villaggi turistici, campeggi, ostelli, bed & breakfast, affittacamere, agriturismi)
Dispositivi e requisiti di sicurezza
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche gestite in qualunque forma (sia imprenditoriale sia non imprenditoriale) devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Inoltre, quelle gestite in forma imprenditoriale devono essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa vigente.
Da tali obblighi sono, invece, esonerate le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere (ad esempio bed & breakfast e affittacamere).
Le sanzioni previste
In caso di violazione dei suddetti obblighi sono previste le seguenti sanzioni.
L’assenza del CIN è punita con una multa da 800 € fino a 8.000 €, in rapporto alle dimensioni della struttura.
Per la mancata esposizione del CIN è prevista una multa da 500 € fino a 5.000 € in base alle dimensioni della struttura, oltre all’immediata rimozione dell’annuncio irregolare. In caso di assenza dei dispositivi per la rilevazione del gas e degli estintori, la sanzione va da 600 € fino a 6.000 €.

