Come noto, dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica, in linea generale, per tutte le operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia. Tuttavia, la norma originaria prevedeva l’esonero dall’obbligo di fattura elettronica:
- per i soggetti non residenti in Italia;
- fino al 30 giugno 2022, per i soggetti in regime di vantaggio (ex DL n. 98/2011) e in regime forfettario (ex Legge n. 190/2014);
- fino al 30 giugno 2022, per i soggetti che si avvalgono del regime speciale di cui alla Legge n. 398/1991 (ad esempio, le associazioni sportive dilettantistiche) e che nel periodo precedente hanno conseguito ricavi dall’esercizio di attività commerciali per un importo non superiore a 65.000 euro.
Con il Dl n. 36/2022, è stabilito che l’esonero dalla fatturazione elettronica viene meno a partire dal 1° luglio 2022 per:
- i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfettario e che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro;
- le associazioni sportive dilettantistiche che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi dall’esercizio di attività commerciali per un importo superiore a 25.000 euro.
Pertanto, a meno di ulteriori proroghe, a partire dal 1° luglio 2022 anche questi soggetti dovranno adeguarsi all’obbligo di fatturazione elettronica.

