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Come noto, nei giorni scorsi è stato varato il DL 157/2021 (cd. Decreto Antifrodi), vediamo di capire di cosa si tratta.

Allo scopo di arginare il fenomeno dei crediti inesistenti, il DL Antifrodi ha previsto che a partire dal 12 novembre 2021 in tutti i casi in cui si eserciti l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura, siano richiesti obbligatoriamente:

  • l’asseverazione di congruità delle spese (da non confondere con l’asseverazione dei lavori)
  • il visto di conformità.

Nella situazione previgente, visto di conformità e asseverazione delle spese erano richiesti solo in caso di opzione per la cessione o lo sconto in fattura del Superbonus.

L’asseverazione di congruità delle spese

Si tratta di una perizia che può essere rilasciata solo da architetti, ingegneri e geometri abilitati, nella quale il tecnico attesta sotto la sua responsabilità civile e penale che tutti i dati riportati nel documento sono veri e, in particolare, che le spese sostenute in relazione agli interventi sono congrue e in linea con i valori che verranno stabiliti da un nuovo decreto del Ministero.

Il visto di conformità

Consiste in un’attestazione circa la corrispondenza dei dati dichiarati alle risultanze della relativa documentazione. Il visto di conformità può essere rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro, revisori legali o CAF.

Riepilogando, cosa serve per i bonus edilizi dal 12 novembre 2021?

Per le spese sostenute dal 12 novembre 2021, sono richiesti:

  • l’asseverazione dei lavori (tranne che per il Bonus facciate), rilasciata dal tecnico
  • l’asseverazione di congruità delle spese, rilasciata dal tecnico
  • il visto di conformità, rilasciato dal commercialista

Comunicazione telematica

Entro il 16 marzo dell’anno successivo, il beneficiario dell’agevolazione deve effettuare una comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate per esercitare l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

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