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Allo scopo di contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali, a far data dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto un nuovo obbligo di comunicazione preventiva.

Soggetti interessati

Il nuovo obbligo interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori e riguarda i lavoratori autonomi occasionali, ovvero i lavoratori che “si obbligano a compiere un’opera o un servizio in cambio di un corrispettivo, senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.”

Tempistiche

L’obbligo riguarda i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 e quelli ancora in corso, anche se avviati prima del 21 dicembre 2021. Per tutti i rapporti in essere, nonché per i rapporti iniziati dopo il 21 dicembre e già cessati, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022.

Per tutti i nuovi rapporti, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale.

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato del lavoro mediante SMS o posta elettronica ordinaria, secondo le modalità già utilizzate per i rapporti di lavoro intermittente, nell’attesa che il Ministero provveda ad aggiornare gli applicativi in uso.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione deve avere i seguenti contenuti minimi: dati del committente e del prestatore, luogo della prestazione, sintetica descrizione dell’attività, data di inizio e presumibile durata della prestazione, ammontare del compenso stabilito al momento dell’incarico.

Una comunicazione già trasmessa può essere annullata o modificata entro l’inizio della prestazione.

Sanzioni

La violazione degli obblighi di comunicazione comporta una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale impiegato.

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