Dal 1° luglio 2022, le operazioni effettuate con soggetti esteri non potranno più essere riepilogate con l’adempimento della comunicazione trimestrale (esterometro): a partire da tale data, infatti, i dati di ogni singola transazione dovranno essere trasmessi al Sistema di Interscambio (SdI) con il formato xml già previsto per la fattura elettronica.
Restano escluse dall’obbligo solo le operazioni certificate da fattura elettronica e le operazioni di importazione/esportazione (extra-UE) documentate da bolletta doganale.
Si inviano le prime istruzioni operative precisando, tuttavia, che la normativa è in fase di aggiornamento e permangono ancora alcuni dubbi interpretativi.
Effetti sul ciclo attivo
Con riferimento alle operazioni attive, i contribuenti dovranno inviare i dati fattura al SdI tramite il file xml, indicando nel campo <CodiceDestinatario> il valore “XXXXXXX” (7X) e nel campo <TipoDocumento> il codice TD01 (Fattura).
È necessaria una precisazione: pur riportando il codice TD01, il file con le 7X in formato xml non va confuso con la fattura vera e propria, che rimane quella spedita su carta o via posta elettronica al soggetto estero. È infatti possibile continuare a gestire le fatture su “carta”, salvo poi procedere con l’invio dei dati ai fini esterometro (che però equivale sostanzialmente alla fattura elettronica). Questo aspetto sembra banale ma non è di poco conto, poiché in caso di controversia con la controparte o con l’amministrazione finanziaria, l’unico documento che può essere definito “fattura” è quello inviato al cliente.
Ad ogni modo, la soluzione più semplice per gli operatori italiani è quella di adottare la fattura elettronica anche per le operazioni con l’estero, per evitare di dover emettere due documenti, fermo restando che al cliente estero dovrà essere inviata una copia cartacea della fattura (il SdI non trasmette la fattura al cliente estero, come avviene invece negli scambi tra operatori italiani).
Termini di invio per il ciclo attivo
Il termine per l’invio telematico coincide con quello stabilito per l’emissione delle fatture, ovvero entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (per le fatture immediate) oppure entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (per le fatture differite).
Effetti sul ciclo passivo
Se per il flusso attivo la gestione è relativamente semplice, la stessa cosa non si può dire per il flusso passivo: con riferimento alle operazioni passive, ossia cessioni o prestazioni di servizi ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, i contribuenti dovranno convertire in xml le fatture estere ricevute o le autofatture e inviare i dati al Sistema di Interscambio utilizzando degli appositi codici <TipoDocumento>:
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, DPR 633/72
Il tipo documento TD17 va utilizzato per emettere autofattura o integrare la fattura ricevuta per prestazioni di servizi da un soggetto passivo non stabilito in Italia.
Il tipo documento TD18 deve essere utilizzato per integrare la fattura ricevuta da un soggetto passivo UE in riferimento ad un acquisto intracomunitario.
Il tipo documento TD19, infine, va utilizzato per integrare la fattura o per emettere autofattura con riferimento all’acquisto, da un soggetto non stabilito in Italia, di beni che sono già presenti sul territorio italiano (ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/72). Poiché i beni sono già presenti in Italia, non si tratta né di importazioni né di acquisti intracomunitari: per gli acquisti intracomunitari si utilizza il TD18, mentre le importazioni, come già precisato ad inizio articolo, sono escluse dall’obbligo di comunicazione essendo documentate da bolletta doganale (pur essendo escluse dall’obbligo, l’operatore può comunque decidere di inviare i relativi dati se ciò risulta più semplice da un punto di vista del software o delle gestione dei documenti).
I nuovi tipi documento TD17, TD18 e TD19 sono gli unici codici ammessi per comunicare i dati delle operazioni passive con l’estero. Pertanto, anche in caso di nota di credito, non deve essere utilizzato il codice TD04, bensì uno tra i codici TD17, TD18 e TD19 indicando gli importi con segno negativo.
Anche con riferimento al ciclo passivo è doverosa una precisazione:
- in caso di acquisto di beni o servizi da soggetti UE, il documento emesso con TD17, TD18 o TD19 non è una fattura, ma solo un adempimento necessario ai fini dell’integrazione dell’imposta e ai fini della comunicazione dei dati dell’operazione con l’estero. La fattura vera e propria, invece, è il documento che il soggetto UE trasmette al soggetto italiano;
- al contrario, l’autofattura emessa con TD17 o TD19 in caso di acquisto di beni o servizi da soggetti extra-UE è considerata fattura a tutti gli effetti.
Con riferimento alle operazioni da trasmettere, l’obbligo non si applica soltanto alle operazioni rilevanti ai fini IVA in Italia, ma anche alle operazioni fuori campo: questo comporta che l’operatore dovrà inviare anche i dati sui costi per acquisto di carburante all’estero, alberghi e ristoranti all’estero, noleggio a breve termine di mezzi di trasporto all’estero, ecc. Tuttavia, la bozza del “Decreto semplificazioni” in approvazione in questi giorni stabilisce che sono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni passive fuori campo IVA (per mancanza del presupposto territoriale) di importo non superiore ad euro 5.000.
Termini di invio per il ciclo passivo
Per le operazioni passive occorre distinguere a seconda del fornitore:
- in caso di fornitore UE, l’invio del file xml TD17, TD18 o TD19 deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento della fattura;
- in caso di fornitore extra-UE, l’invio del file xml TD17 o TD19 deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. A tal proposito:
- per le prestazioni di servizi da soggetti extra-UE (TD17) l’operazione si considera effettuata alla data di ultimazione della prestazione;
- per gli acquisti di beni già in Italia da soggetti extra-UE (TD19) l’operazione si considera effettuata alla consegna o spedizione della merce.
Facciamo due esempi per capire:
- Servizio di trasporto effettuato da un soggetto francese (UE) ultimato in data 31/07/2022. La fattura viene ricevuta in data 05/08/2022. Il file xml TD17 deve essere inviato al SdI entro il 15/09/2022.
- Servizio di trasporto effettuato da un soggetto svizzero (extra-UE) ultimato in data 31/07/2022. La fattura viene ricevuta in data 05/08/2022. Il file xml TD17 deve essere inviato al SdI entro il 15/08/2022.

