Skip to content Skip to footer
Stampa questo articolo

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative per il rilascio e la gestione della patente a crediti nei cantieri edili, che entrerà in vigore il prossimo 1° ottobre 2024.

Soggetti interessati

La patente a crediti è obbligatoria per le imprese (non solo edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri, ecc.).

Requisiti

Per il rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

  • iscrizione alla Camera di commercio;
  • adempimento degli obblighi di formazione previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
  • possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità;
  • possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, ove previsto;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ove previsto.

Non tutti i requisiti citati sono richiesti a tutte le categorie di soggetti (ad esempio, il DVR non è richiesto alle imprese prive di lavoratori…).

Modalità di richiesta

La patente viene rilasciata in formato digitale accedendo attraverso SPID o CIE al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che sarà attivo dal 1° ottobre 2024. La domanda può essere presentata direttamente dal legale rappresentante o lavoratore autonomo, anche tramite un soggetto munito di delega scritta (es. consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati).

Funzionamento

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e ogni violazione accertata comporta una decurtazione del punteggio. Se il punteggio si riduce a meno di 15 crediti, l’impresa o lavoratore autonomo non può operare in cantiere.

In caso di dichiarazioni non veritiere circa il possesso dei requisiti o laddove si verifichi un infortunio grave sul lavoro, l’Ispettorato può disporre la revoca o la sospensione della patente.

Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione dell’obbligo di possesso della patente, fino al 31 ottobre 2024 è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva, da inviare tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it per attestare la presenza dei requisiti.

In ogni caso, entro il 31 ottobre 2024 l’impresa / lavoratore autonomo dovrà presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale.

Sanzione amministrativa

L’inosservanza dell’obbligo della patente o l’insufficienza di crediti comporta una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro, oltre all’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.