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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. Decreto Lavoro, contenente una serie di misure per l’inclusione e l’accesso al mondo del lavoro. Si fornisce di seguito un’analisi delle disposizioni di maggior interesse per i datori di lavoro.

Incentivo per l’assunzione di beneficiari di assegno di inclusione

Per l’assunzione di lavoratori beneficiari dell’Assegno di inclusione è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura differenziata a seconda della tipologia di contratto di lavoro subordinato:

  • Contratto a tempo indeterminato (anche apprendistato)

Esonero contributivo 100% (escluso INAIL) nel limite massimo di 8.000 euro su base annua, riparametrati su base mensile.

  • Contratto a tempo determinato o stagionale

Esonero contributivo 50% (escluso INAIL) nel limite massimo di 4.000 euro su base annua, riparametrati su base mensile.

Nel caso di licenziamento entro 24 mesi, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione del contributo maggiorato delle sanzioni, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o giustificato motivo.

L’incentivo è riconosciuto esclusivamente al datore di lavoro che inserisce l’offerta di lavoro nel sistema informativo SIISL.

Incentivo per l’assunzione di giovani

È previsto inoltre, per un periodo di 12 mesi, un incentivo pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali a favore dei datori di lavoro privati che tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2023 effettuano assunzioni di giovani nelle seguenti condizioni:

  • che all’atto dell’assunzione non hanno ancora compiuto 30 anni;
  • che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studio o di formazione (NEET);
  • che sono registrati al programma operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (Garanzia giovani).

Le condizioni indicate devono sussistere congiuntamente.

Il beneficio può essere applicato alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ed al contratto di apprendistato professionalizzante, mentre non è fruibile per i rapporti di lavoro domestico.

L’incentivo è riconosciuto, nei limiti delle risorse stanziate. In caso di cumulo con altri incentivi la misura è ridotta al 20%.

Esonero contributivo IVS lavoratori dipendenti

La riduzione dell’aliquota IVS a carico del dipendente, per il periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è così stabilita:

  • 7%, se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro;
  • 6%, se la retribuzione imponibile mensile è superiore a 1.923 euro e non eccede l’importo di 2.692 euro.

Limite esenzione fringe benefits

Il Decreto Lavoro nell’ambito delle misure fiscali per il welfare aziendale, dispone l’incremento, limitatamente al periodo d’imposta 2023, della soglia di non imponibilità dei fringe benefits da euro 258,23 ad euro 3.000, anche se erogati o rimborsati ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche relative al servizio idrico, all’energia elettrica e al gas.

La misura è destinata esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, restando ferma la soglia ordinaria di esenzione, pari a euro 258,23, per i fringe benefits (esclusivamente sotto forma di beni e servizi) riconosciuti agli altri lavoratori dipendenti.

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