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La Legge di Bilancio 2022 dispone, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, una riduzione dell’aliquota contributiva nella misura di 0,8 punti percentuali per i lavoratori dipendenti con una retribuzione imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro.

Soggetti beneficiari dell’esonero

Possono beneficiare della riduzione tutti i lavoratori dipendenti ad esclusione dei lavoratori domestici.

Requisito di base è il rispetto del limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692,00 euro: il lavoratore che in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a tale limite, per quel mese non avrà diritto al beneficio.

Misura dell’esonero

L’esonero in esame consiste, come anticipato, in una riduzione dello 0,8% dell’aliquota di calcolo dei contributi previdenziali IVS a carico del lavoratore, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

A titolo esemplificativo, qualora l’aliquota IVS a carico lavoratore sia pari al 9,19%, per il periodo di spettanza dell’esonero e rispettando le ulteriori condizioni, questa potrà essere ridotta di 0,8 punti percentuali: l’aliquota effettiva a carico lavoratore sarà quindi pari all’8,39%.

Con riferimento all’erogazione della tredicesima mensilità, la norma prevede che l’importo mensile di 2.692,00 euro deve essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. La riduzione dell’aliquota a carico del lavoratore sarà quindi riconosciuta, nel mese di dicembre 2022,

  • sia sulla retribuzione di competenza del mese, se inferiore o uguale al limite di 2.692,00 euro,
  • sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, se inferiore o uguale a 2.692,00 euro.

Qualora la tredicesima mensilità sia corrisposta a ratei nei singoli mesi, fermo restando che la retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese) sia inferiore o uguale al limite di 2.692,00 euro, sarà possibile applicare l’esonero anche sui ratei di tredicesima, qualora l’importo dei suddetti ratei nel mese di erogazione non sia superiore a 224 euro (pari a euro 2.692,00/12).

Un discorso a sé va fatto per la quattordicesima mensilità ovvero per le mensilità ulteriori eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. La norma istitutiva dell’esonero, con riferimento all’ambito applicativo di quest’ultimo, non include espressamente le suddette mensilità ma la sola tredicesima. Ciò porta ad escludere, quindi, l’applicazione dell’esonero dello 0,8% sulla quattordicesima e su eventuali ulteriori mensilità previste contrattualmente.

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