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In occasione delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale degli omaggi a clienti o dipendenti.

Imprese

Omaggi alla clientela

Le spese per gli omaggi alla clientela sono deducibili con diverse modalità in funzione del valore unitario dei beni:

se il valore unitario è inferiore a 50 euro, la spesa è interamente deducibile;

se il valore unitario è superiore a 50 euro, la spesa è deducibile nei seguenti limiti:

1,5% dei ricavi, fino a 10 milioni di euro;

0,6% dei ricavi, per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;

0,4% dei ricavi, per la parte eccedente 50 milioni di euro.

 NB     Per gli omaggi composti da diversi beni (es. cesto natalizio) per valore unitario si fa riferimento al valore complessivo dell’omaggio, non al valore dei singoli beni che lo compongono.

Omaggi ai dipendenti

Le spese per prestazioni di lavoro dipendente (comprese quelle in natura a titolo di liberalità) sono interamente deducibili.

In capo al lavoratore, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro sono esenti da tassazione solo nei seguenti limiti:

per i dipendenti senza figli a carico, fino all’importo annuo di 1.000 euro;

per i dipendenti con figli a carico, fino all’importo di 2.000 euro.

Rientrano in questi limiti, ad esempio, le somme corrisposte dal datore di lavoro come rimborso delle utenze domestiche, le somme corrisposte come rimborso delle spese relative all’affitto o per gli interessi sul mutuo prima casa, i buoni acquisto e i c.d. buoni carburante.

In caso di superamento dei predetti limiti, i beni o servizi in natura concorrono alla formazione del reddito del dipendente per l’intero ammontare (e non solo per la quota eccedente).

Lavoratori autonomi

Le spese sostenute per gli omaggi alla clientela sono interamente deducibili a titolo di spese di rappresentanza:

nel limite dell’1% del totale ricavi/compensi percepiti nel periodo d’imposta;

a prescindere dal valore unitario.

Gli acquisti effettuati dal professionista per omaggi ai propri dipendenti sono interamente deducibili come prestazioni di lavoro autonomo. In questo caso l’IVA è totalmente indetraibile.

Trattamento IVA

Ai fini IVA bisogna distinguere tra beni che costituiscono oggetto dell’attività propria dell’impresa e beni che non rientrano nell’attività propria dell’impresa.

Se il bene omaggio è oggetto dell’attività propria dell’impresa, l’IVA assolta all’atto dell’acquisto è detraibile e la successiva cessione gratuita, di conseguenza, è anch’essa rilevante ai fini IVA. Ne deriva che l’impresa dovrà emettere fattura secondo una delle seguenti modalità alternative:

emissione di una fattura “omaggio” con applicazione dell’IVA (con la facoltà di non addebitarla al cliente, specificando in fattura che si tratta di una “cessione gratuita senza rivalsa IVA ai sensi dell’art. 18 DPR 633/1972”);

emissione di un’autofattura unitaria contenente tutte le cessioni gratuite effettuate nel mese.

Viceversa, se il bene omaggio non rientra nell’attività propria dell’impresa, occorre distinguere in base al valore unitario:

se il valore unitario è inferiore a 50 euro, l’IVA assolta sull’acquisto è totalmente detraibile mentre la relativa cessione non è soggetta ad IVA;

se il valore unitario è superiore a 50 euro, l’IVA assolta sull’acquisto è totalmente indetraibile mentre la relativa cessione è esclusa da IVA.

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