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Di recente la Corte di Cassazione ha emanato un’importante sentenza in materia di collaborazioni sportive dilettantistiche. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Le collaborazioni sportive dilettantistiche

Come noto, le associazioni e le società sportive dilettantistiche godono di una particolare agevolazione che consiste nella possibilità di corrispondere compensi ad atleti e collaboratori esenti da tassazione fino all’importo annuo di 10.000 euro.

Per il collaboratore, tali compensi vengono infatti qualificati dal Fisco come “redditi diversi”, categoria che ricomprende anche le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa e i premi.

L’agevolazione in oggetto è condizionata ad alcuni requisiti formali e sostanziali:

  • affiliazione ad almeno una Federazione sportiva nazionale, Ente di promozione dello sport o Disciplina associata;
  • iscrizione nel Registro del Coni.
  • svolgimento di concrete attività sportive nell’ambito delle discipline di competenza dell’ente cui l’associazione/società risulta affiliata;
  • esercizio dell’attività senza scopi di lucro nell’interesse dei soci e tesserati.

La sentenza della Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione non è sufficiente il possesso dei requisiti sopra elencati, ma è anche necessario verificare che l’associazione o società sportiva svolga effettivamente un’attività di natura “dilettantistica”, affermando che “le somme percepite da un collaboratore sportivo non possono essere trattate come “redditi diversi” se tale collaboratore svolge l’attività in modo professionale”, con la conseguenza che tali compensi dovranno essere riqualificati come redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente e quindi assoggettati a imposta sul reddito e contributi.

In altre parole, per poter beneficiare dell’agevolazione fiscale sui compensi di collaborazione sportiva è necessario dimostrare che il collaboratore stesso non sia un lavoratore, cioè che la sua attività non sia svolta come una professione o un mestiere, ma abbia più le caratteristiche di hobby, diletto, condivisione di finalità statutarie.

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