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Il DL 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. Decreto Aiuti) introduce una indennità una tantum dell’importo di 200 euro quale misura di sostegno dei consumatori.

Beneficiari del bonus

Beneficiari dell’indennità una tantum di 200 euro sono i lavoratori dipendenti:

  • non titolari di trattamenti pensionistici e facenti parte di un nucleo familiare che non percepisce il reddito di cittadinanza;
  • che nel primo quadrimestre 2022 abbiano beneficiato, almeno per un mese, dell’esonero di 0,8 punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS (la riduzione spettava in presenza di un imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692,00 euro).

Riconoscimento previa dichiarazione del lavoratore

Ai lavoratori dipendenti, l’indennità verrà erogata direttamente dal datore di lavoro con la retribuzione del mese di luglio previa presentazione di apposita dichiarazione in cui il lavoratore attesta:

  • di NON essere titolare di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale;
  • che il nucleo familiare NON è destinatario del reddito di cittadinanza.

I lavoratori dipendenti a tempo parziale, in aggiunta a quanto sopra, devono dichiarare di NON aver chiesto l’erogazione del bonus ad altri datori di lavoro.

Casi di riconoscimento dell’indennità da parte dell’Inps

Previa apposita domanda, è previsto che l’INPS eroghi l’indennità una tantum pari a 200 euro:

  • ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022;
  • ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata INPS, i cui contratti siano in essere alla data del 18 maggio 2022, a patto che non superino i 35.000 euro di reddito annuo;
  • ai lavoratori stagionali, ai lavoratori a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro;
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e, con riferimento al medesimo anno (2021), siano titolari di un reddito derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 35.000 euro;
  • ai lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile.

L’INPS provvederà, invece, ad erogare automaticamente l’indennità una tantum di 200 euro:

  • ai titolari di trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore, per l’anno 2021, a 35.000 euro.

Indennità a favore di autonomi e professionisti

Per lavoratori autonomi e professionisti si è in attesa di un apposito decreto attuativo che stabilisca importo, requisiti e modalità di erogazione dell’indennità.

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