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La detrazione dell’IVA relativa alle fatture a cavallo d’anno segue regole diverse rispetto a quanto avviene durante l’anno.

Normalmente, infatti, le fatture relative ad operazioni effettuate nel mese precedente, se sono ricevute e registrate entro il 15 del mese, possono essere fatte confluire nella liquidazione IVA del mese precedente (per esempio, una fattura datata 31.03.2022 ricevuta in data 10.04.2022, può partecipare alla liquidazione IVA relativa al mese di marzo in scadenza il 16.04.2022).

Per le fatture a cavallo d’anno, invece, al fine di determinare il momento in cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta, risulta determinante la data di ricezione della fattura da parte dell’acquirente.

In particolare, possiamo distinguere tra:

  • fatture 2021 ricevute nel 2021 e
  • fatture 2021 ricevute nel 2022,

precisando che la data di ricezione viene attestata in maniera inequivocabile dal Sistema di Interscambio (SdI).

Per le fatture ricevute l’anno successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trova applicazione la c.d. “retrodatazione” dell’IVA. Di conseguenza, l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento della fattura di acquisto:

  • per le fatture datate 2021 ricevute nel 2021, l’IVA è detraibile nel 2021;
  • per le fatture datate 2021 ricevute nel 2022, l’IVA è detraibile nel 2022.

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