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Le fatture emesse a fine anno seguono criteri parzialmente differenti in relazione al diritto alla detrazione dell’iva che sorge in capo al cessionario. Durante l’anno, infatti, è consentito retro-detrarre l’iva se la fattura è registrata nel termine del giorno 15 del mese successivo. Questo meccanismo non può trovare applicazione per i documenti di acquisto relativi a operazioni effettuate nell’anno precedente.

Detrazione iva delle fatture a cavallo d’anno

Non è detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 l’iva di fatture di acquisto datate dicembre 2024 e ricevute nei primi giorni di gennaio 2025, anche se registrate entro il 15 gennaio. Per le operazioni “a cavallo d’anno” il diritto alla detrazione sorge nell’anno di ricevimento del documento.

Pertanto, per le operazioni effettuate nel 2024:

  • se la fattura è ricevuta entro il 31.12.2024, l’iva è detraibile nella liquidazione del mese di dicembre 2024 oppure, da ultimo, nell’ambito della dichiarazione iva 2025 relativa all’anno 2024;
  • se la fattura è ricevuta in gennaio 2025, l’iva è detraibile a partire dalla liquidazione del mese di gennaio.

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