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Il Decreto Crescita ha previsto l’estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino, prevedendo che:

  • dall’1.10.2021 al   30.6.2020,   la   fattura   può   essere   emessa   e   ricevuta facoltativamente in formato elettronico o cartaceo;
  • dall’1.7.2022, la fattura deve essere emessa esclusivamente in formato elettronico.

Tale disposizione si applica alle cessioni di beni tra Italia e San Marino. Per le prestazioni di servizi la fattura può essere emessa facoltativamente in formato elettronico o cartaceo.

Disposizioni generali

  • Le cessioni di beni verso operatori economici residenti a San Marino che abbiano comunicato il proprio numero di identificazione sono assimilate alle esportazioni, pertanto sono considerate operazioni non imponibili ex artt. 8 e 9 DPR 633/1972.
  • Per gli acquisti di beni da operatori sanmarinesi sono utilizzabili due procedure alternative, a scelta delle parti:
    • il cedente sanmarinese può emettere fattura con IVA italiana  l’acquirente italiano annota la fattura nel registro acquisti e opera la detrazione dell’IVA secondo le consuete regole;
    • il cedente sanmarinese può emettere fattura senza IVA  l’acquirente italiano deve provvedere ad integrare la fattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, DPR 633/1972 per assolvere l’imposta (reverse charge).

Codice destinatario utilizzabile

Per tutte le fatture elettroniche emesse verso operatori sanmarinesi il codice destinatario da utilizzare è:

2 R 4 G T O 8

(il penultimo carattere è una lettera)

L’omessa compilazione del campo “Codice destinatario” comporta lo scarto della fattura.

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Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale dubbio o necessità.

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